CONTRATTI STIPULABILI PER LOCAZIONI ABITATIVE NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA Legge N. 431/1998
CONTRATTI LIBERI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 2, comma 1
DURATA 4 anni, con rinnovo di ulteriori 4 anni (salvo diniego per i motivi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 431/98)
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini
CANONE libero
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.
CONTRATTI AGEVOLATI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 4, comma 2 e, per quanto riguarda il territorio del Comune di Roma, Accordo Territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004.
DURATA non inferiore a 3 anni, con rinnovo di ulteriori 2 anni (salvo disdetta per i motivi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 431/98).
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini.
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali.
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI Ire sul 59,5% del canone; spese di registrazione pari al 70% del 2% del canone annuo; nel comune di Roma eventuale rimborso ICI a seguito iscrizione nelle graduatorie comunali allo scopo di rientrare nel contingente fissato annualmente dal Comune.
CONTRATTI TRANSITORI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 4, comma 2 e, per quanto riguarda il territorio del Comune di Roma, Accordo Territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004.
SOGGETTI: per proprietari o conduttori, come individuate negli Accordi territoriali;
STIPULABILI in tutti i Comuni
DURATA da 1 a 18 mesi
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 5, commi 2 e 3 e dal D.M. ex art. 4, comma 2 della Legge 431/98
SOGGETI: per studenti iscritti a corsi universitari in un Comune diverso da quello di residenza.
STIPULABILI: nei Comuni sedi di università o corsi universitari distaccati o di specializzazione nonchè nei Comuni limitrofi.
DURATA da 6 mesi a 3 anni.
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI Ire sul 59,5% del canone; spese di registrazione pari al 70% del 2% del canone annuo; nel comune di Roma eventuale rimborso ICI a seguito iscrizione nelle graduatorie comunali allo scopo di rientrare nel contingente fissato annualmente dal Comune.
CONTRATTI PER IMMOBILI RICONOSCIUTI DI VALORE STORICO-ARTISTICI
REGOLATI DALLA LEGGE 431/98 art. 1, comma 1, lett. A) e dal Codice Civile artt. 1571 e segg.
DURATA libera
CONTRATTO contratto tipo a canone libero previsto dalla Legge N. 431/98 per le unità immobiliari abitative. Nella descrizione dell'appartamento, inserire la dizione:
"appartamento sito in Roma, Via ………….. N. …, piano ………….., Int. …, censita presso il N. C. E. U. alla Zona Catastale ......... Categoria ............. Classe .......... Consistenza .......... Rendita ............................ così composto: …………..; si evidenzia, ai fini fiscali, che il bene suddetto rientra tra quelli riconosciuti di interesse storico artistico ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 e del successivo Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, come da formalità n. 6457 del 6 marzo 1953 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma 3 a favore del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e pertanto, ex Sentenze della Corte Costituzionale n. 345 e 346 del 2003 "soggetto a trattamento fiscale agevolato ai fini dell'imposta sui redditi basato, sia per gli immobili locati quanto per quelli non locati, sulla più bassa tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile".
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI a prescindere dal canone percepito, Ire sulla minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della relativa zona censuaria.
OBBLIGHI: Il locatore, a seguito della locazione deve inoltrare denuncia di avvenuta locazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio.
CONTRATTI PER FORESTERIA
NORMATIVA: Non esiste una specifica normativa per la stipula di contratti di foresteria ma è comunemente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche precedentemente all'entrata in vigore della Legge N. 431/98 purchè la parte conduttrice si identifichi rigorosamente in una società di capitali (Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni). Vengono pertanto regolati dalla normativa vigente (Legge 431/98 e dal Codice Civile, artt. 1571 e segg.
CARATTERISTICA SPECIFICA Mentre il contratto è sottoscritto, per la parte conduttrice, dal legale rappresentate di una società di capitali, l'appartamento viene di fatto abitato da un dipendente, consulente ovvero da persona fisica che ha uno stabile rapporto con la società .
DURATA libera anche se l'orientamento giurisprudenziale è quello dei 4 anni + 4.
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;
CANONE libero
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.
Capo VI: Della locazione
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 1571 - Nozione
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572 e seguenti), verso un determinato corrispettivo (att. 180).
Art. 1572 - Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno (1605).
Art. 1573 - Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art. 1574 - Locazione senza determinazione di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa s'intende convenuta:
se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art. 1575 - Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Art. 1576 - Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 - Necessità di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Art. 1578 - Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Art. 1579 - Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
Art. 1580 - Cose pericolose per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art. 1581 - Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Art. 1582 - Divieto d'innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Art. 1583 - Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Art. 1584 - Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585 - Garanzia per molestie
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio (1168).
Art. 1586 - Pretese da parte di terzi
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art. 1587 - Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).
Art. 1590 - Restituzione della cosa locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Art. 1591 - Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).
Art. 1592 - Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità , il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 - Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Art. 1594 - Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore (1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595 - Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali (2764).
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art. 1596 - Fine della locazione per lo spirare del termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'Art. 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine (fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti o dagli usi (954).
Art. 1597 - Rinnovazione tacita del contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.
Art. 1598 - Garanzie della locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599 - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (2643 n. 8, 2644).
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante (2923).
Art. 1600 - Detenzione anteriore al trasferimento
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1601 - Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perchè il contratto di locazione non aveva data certa (2704) anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno (1223 e seguenti).
Art. 1602 - Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Art. 1603 - Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'Art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario (2923).
Art. 1604 - Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500 e seguenti).
Art. 1605 - Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta (2643 n. 9, 2644), può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).
Art. 1606 - Estinzione del diritto del locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704) sono mantenute, purchè siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
CONTRATTI STIPULABILI PER LOCAZIONI ABITATIVE NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA Legge N. 431/1998
CONTRATTI LIBERI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 2, comma 1
DURATA 4 anni, con rinnovo di ulteriori 4 anni (salvo diniego per i motivi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 431/98)
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini
CANONE libero
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.
CONTRATTI AGEVOLATI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 4, comma 2 e, per quanto riguarda il territorio del Comune di Roma, Accordo Territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004.
DURATA non inferiore a 3 anni, con rinnovo di ulteriori 2 anni (salvo disdetta per i motivi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 431/98).
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini.
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali.
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI Ire sul 59,5% del canone; spese di registrazione pari al 70% del 2% del canone annuo; nel comune di Roma eventuale rimborso ICI a seguito iscrizione nelle graduatorie comunali allo scopo di rientrare nel contingente fissato annualmente dal Comune.
CONTRATTI TRANSITORI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 4, comma 2 e, per quanto riguarda il territorio del Comune di Roma, Accordo Territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004.
SOGGETTI: per proprietari o conduttori, come individuate negli Accordi territoriali;
STIPULABILI in tutti i Comuni
DURATA da 1 a 18 mesi
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 5, commi 2 e 3 e dal D.M. ex art. 4, comma 2 della Legge 431/98
SOGGETI: per studenti iscritti a corsi universitari in un Comune diverso da quello di residenza.
STIPULABILI: nei Comuni sedi di università o corsi universitari distaccati o di specializzazione nonchè nei Comuni limitrofi.
DURATA da 6 mesi a 3 anni.
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI Ire sul 59,5% del canone; spese di registrazione pari al 70% del 2% del canone annuo; nel comune di Roma eventuale rimborso ICI a seguito iscrizione nelle graduatorie comunali allo scopo di rientrare nel contingente fissato annualmente dal Comune.
CONTRATTI PER IMMOBILI RICONOSCIUTI DI VALORE STORICO-ARTISTICI
REGOLATI DALLA LEGGE 431/98 art. 1, comma 1, lett. A) e dal Codice Civile artt. 1571 e segg.
DURATA libera
CONTRATTO contratto tipo a canone libero previsto dalla Legge N. 431/98 per le unità immobiliari abitative. Nella descrizione dell'appartamento, inserire la dizione:
"appartamento sito in Roma, Via ………….. N. …, piano ………….., Int. …, censita presso il N. C. E. U. alla Zona Catastale ......... Categoria ............. Classe .......... Consistenza .......... Rendita ............................ così composto: …………..; si evidenzia, ai fini fiscali, che il bene suddetto rientra tra quelli riconosciuti di interesse storico artistico ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 e del successivo Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, come da formalità n. 6457 del 6 marzo 1953 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma 3 a favore del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e pertanto, ex Sentenze della Corte Costituzionale n. 345 e 346 del 2003 "soggetto a trattamento fiscale agevolato ai fini dell'imposta sui redditi basato, sia per gli immobili locati quanto per quelli non locati, sulla più bassa tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile".
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI a prescindere dal canone percepito, Ire sulla minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della relativa zona censuaria.
OBBLIGHI: Il locatore, a seguito della locazione deve inoltrare denuncia di avvenuta locazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio.
CONTRATTI PER FORESTERIA
NORMATIVA: Non esiste una specifica normativa per la stipula di contratti di foresteria ma è comunemente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche precedentemente all'entrata in vigore della Legge N. 431/98 purchè la parte conduttrice si identifichi rigorosamente in una società di capitali (Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni). Vengono pertanto regolati dalla normativa vigente (Legge 431/98 e dal Codice Civile, artt. 1571 e segg.
CARATTERISTICA SPECIFICA Mentre il contratto è sottoscritto, per la parte conduttrice, dal legale rappresentate di una società di capitali, l'appartamento viene di fatto abitato da un dipendente, consulente ovvero da persona fisica che ha uno stabile rapporto con la società .
DURATA libera anche se l'orientamento giurisprudenziale è quello dei 4 anni + 4.
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;
CANONE libero
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.
DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO Legge 9 Dicembre 1998, n. 431
(Pubblicata sul: Supplemento ordinario alla "G.U." n. 292 del 15 Dicembre 1998)
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione)
Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.
Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore)
Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità ;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità , il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità , agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art. 4.
(Convenzione nazionale)
Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonchè delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 5.
(Contratti di locazione di natura transitoria)
Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.
E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonchè cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI
ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6.
(Rilascio degli immobili)
Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età , abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità , percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonchè per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonchè quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7.
(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile)
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonchè gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8.
(Agevolazioni fiscali)
Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonchè quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi (euro 2.065.827,60) per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi (euro 81.341.961,61) per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi (euro 127.823.082,52) per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi (euro 174.304.203,44) per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi (euro 220.785.324,36) per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi (euro 185.924.483,67) a decorrere dall'anno 2004.
Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi (euro 48.546.948,51) per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi (euro 30.987.413,95) a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9.
(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare)
I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.
Art. 10.
(Ulteriori agevolazioni fiscali)
Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11.
(Fondo nazionale)
Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonchè, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonchè di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.
I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi (euro 309.874.139,45) per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
Il Ministero dei lavori pubblici provvederà , a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi (euro 34.860.840,69), intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Osservatorio della condizione abitativa)
L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonchà© il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13.
(Patti contrari alla legge).
E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
Nei casi di nullità cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonchè qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15.
(Copertura finanziaria)
All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi (euro 2.065.827,60) per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi (euro 216.911.897,62) a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi (euro 2.065.827,60) per l'anno 1999 e quanto a lire 299 (euro 154.420.612,83) miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonchè, quanto a lire 107 miliardi (euro 55.260.888,20) per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi (euro 7.230.396,59) per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 9 Dicembre 1998
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
MANCINO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
(G.U. del 22/03/1999 n. 67)
DECRETO 5 marzo 1999
Criteri generali per la determinazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Vista la nota del segretario generale del Cer in data 26 gennaio 1999, con la quale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 431/1998, si è proceduto a convocare le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di promuovere la Convenzione nazionale per l'individuazione dei criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione dei canoni di locazione;
Vista la convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art.4, comma 1, della richiamata legge;
Considerato che in data 24 febbraio 1999, a seguito di convocazione da parte del segretario generale del Cer, con una nota in data 9 febbraio 1999, alcune associazioni degli inquilini e della proprietà edilizia hanno formalmente aderito alla convenzione già sottoscritta in data 8 febbraio 1999;
Visto in particolare l'art.4, comma 2, della menzionata legge n. 431/1998 che prevede che i criteri generali previsti nella convenzione di cui al comma 1 del medesimo art. 4, siano indicati in apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione sopra richiamata;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c);
Decreta:
Art. 1
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale.
Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è concordato tra le parti il canone per i singoli contratti.
A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
valori di mercato;
dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);
tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del comma 2, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado.
Per ogni area ed eventuale zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo ed un valore massimo del canone.
Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:
tipologia dell'alloggio;
stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.);
dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
eventuale dotazione di mobilio.
Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà , assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104: i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà , assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee.
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in euro/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (allegato A), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
rinnovo tacito in mancanza di comunicazione;
previsione, nel caso che il locatore abbia riacquistato l'alloggio a seguito di legittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone;
facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
d) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile;
possibilità , in sede di accordi locali, di prevedere l'aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat;
modalità di consegna dell'alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale non superiore alle tre mensilità ;
esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978 n. 392;
revisione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonchè una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali
Art. 2
Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori
I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.
Il contratto tipo definito a livello locale prevede una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà , il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
L'esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria ricadenti nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati all'art.1. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni fissate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in euro/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (allegato B), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;
dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l'esigenza della transitorietà ;
onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso;
riconduzione del contratto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato;
previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto;
facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
esclusione della sublocazione;
previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile;
modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità ;
esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonchè una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune, unitamente agli accordi territoriali.
Art. 3
Criteri generali per la determinazione dei canoni e per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede
Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonchè nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.
Tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).
I contratti di cui al comma1 durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione, di questa tipologia contrattuale, sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all'art. 1.
Gli accordi locali di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n . 431, individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale. Per ogni singolo contratto si può, inoltre, tenere conto:
della presenza del mobilio;
di particolari clausole;
delle eventuali modalità di rilascio.
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in euro/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato alla presente convenzione nazionale (allegato C), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
a) durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;
b) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore;
c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
d) facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità di conduttori;
e) esclusione della sublocazione;
f) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
g) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità ;
h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78;
i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
Il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonchà© una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente articolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.
Art. 4
Agevolazioni fiscali
Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonchà© ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui s'intende usufruire della agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonchè l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso.
In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 1999
Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI
Il Ministro delle finanze
VISCO
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 41
DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI
IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Legge 9 Dicembre 1998, n. 431
(Pubblicata sul: Supplemento ordinario alla "G.U." n. 292 del 15 Dicembre 1998)
Integrata con Legge 8 gennaio 2002, N. 2 recante Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche. (*)
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
* Comma modificato dalla l. 8 gennaio 2002, n. 2
Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione)
Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (*). Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.
Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
* Comma modificato dalla l. 8 gennaio 2002, n. 2
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore)
Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità ;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità , il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità , agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI
IN SEDE LOCALE
Art. 4.
(Convenzione nazionale)
Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonchè delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 (*).
I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
* Comma modificato dalla l. 8 gennaio 2002, n. 2
Art. 4-bis.
(Tipi di contratto) (*)
La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonchè dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2
Articolo inserito dalla l. 8 gennaio 2002, n. 2
Art. 5.
(Contratti di locazione di natura transitoria)
Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis (*).
E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonchè cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore. (*)
Comma modificato dalla l. 8 gennaio 2002, n.2
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI
ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6.
(Rilascio degli immobili)
Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età , abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità , percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonchè per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonchè quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7.
(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile)
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonchè gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8.
(Agevolazioni fiscali)
Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonchè quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9.
(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare)
I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.
Art. 10.
(Ulteriori agevolazioni fiscali)
Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11.
(Fondo nazionale)
Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonchè, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonchè di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.
I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
Il Ministero dei lavori pubblici provvederà , a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Osservatorio della condizione abitativa)
L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonchè il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13.
(Patti contrari alla legge).
E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonchè qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15.
(Copertura finanziaria)
All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonchè, quanto a lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CONTRATTI AGEVOLATI NEL COMUNE DI ROMA
Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di un accordo territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004, è possibile stipulare contratti di locazione agevolati che consentono alle parti di poter godere di diversi benefici e più precisamente:
- agevolazioni per il locatore:
- Sconto del 40,5% sull'imposta IRPEF
- Non tassabilità per i canoni non riscossi ai fini dell'IRPEF
- Tassazione delle spese di registro ridotta al 70%
- Riduzione o abolizione dell'imposta ICI per le abitazioni locate in relazione al contingente stanziato annualmente dal Comune di Roma (controllare annualmente sul sito web www.comune.roma.it); N. B.: Non è possibile autoridursi la tassazione dell'ICI di propria iniziativa ma è necessario seguire le modalità previste dal Comune di Roma per la concessione del contributo e compilando l'apposito Modulo di richiesta.
- agevolazioni per il conduttore:
- Detrazioni ai fini dell'IRPEF per canoni di locazione pagati da conduttori meno abbienti
L'ambito di applicazione dell'Accordo è esclusivamente per il territorio del Comune di Roma che viene suddiviso in 165 zone omogenee individuate dall'Agenzia del Territorio.
Per dette zone omogenee vengono definite fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile a loro volta suddivise in tre sub-fasce (minima, media e massima).
Le parti devono stipulare i contratti di locazione rispettando quanto disposto dal testo stilato nell'Accordo, mentre non è necessario allegare il modulo ove compaiono le caratteristiche dell'immobile e i relativi conteggi che determinano il canone salvo che non si intenda concorrere alla riduzione o annullamento dell'ICI rientrando negli stanziamenti annuali del comune di Roma (nel qual caso va allegato anche il modulo asseverato da una delle associazioni di categoria che hanno contribuito alla realizzazione dell'Accordo).
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all'interno della fascia di oscillazione sulla base di elementi oggettivi presenti nell'appartamento.
I metri quadrati dell'unità immobiliari sono dati dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie calpestabile;
b) il 50% della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.
g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto del 5%.
La superficie dei vani con altezza inferiore a m 1,70 è conteggiata al 70%.
Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.
Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6.
Il valore unitario al mq. delle fasce e delle sub-fasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq..
Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4%, per i contratti di durata di cinque o sei anni, del 6% per i contratti di durata di sei anni o superiore, a valere per l'intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 20%.
Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento, per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono sulla definizione di alloggio "normale", che come tale si colloca nella fascia di oscillazione "media", per ogni unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamento, di uno stato di manutenzione generale normale.
La definizione del canone effettivamente applicabile, all'interno delle singole sub-fasce (minima, media, massima), sarà determinata in riferimento allo stato di manutenzione dell'alloggio e dello stabile, dalla tipologia, dai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., da ogni elemento che lo caratterizzi tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture, infissi, etc..
Il canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al dieci per cento per alloggi situati al piano seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore, mentre per gli alloggi situati al piano attico, il canone sarà incrementato del 10%.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione Istat. L'adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.
PARAMETRI
All'interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate fino a tre sub fasce; per l'individuazione delle sub-fasce si tiene conto dei seguenti elementi:
1. Posto auto;
2. Cortile d'uso comune, storico o attrezzato a verde;
3. Cantina;
4. Terrazza o balcone;
5. Area verde di pertinenza;
6. Impianto di condizionamento;
7. Impianto sportivo di pertinenza;
8. Doppi servizi;
9. Porta blindata;
10. Doppi vetri;
11. Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. o oltre;
12. Stabile ultimato o ristrutturato negli ultimi 10 anni;
13. Sistema di sicurezza o sistema di allarme;
14. Cucina abitabile con finestra;
15. Citofono o Videocitofono;
16. Antenna centralizzata o impianto satellitare;
17. Riscaldamento autonomo;
18. Palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti a piano;
19. Strutture di superamento di barriere architettoniche.
Le categorie sotto elencate vengono assegnate alle unità
immobiliari al fine di poter attribuire la rendita catastale.
QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE
I.- IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
GRUPPO A
A/1 Abitazioni di tipo signorile
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
A/2 Abitazioni di tipo civile
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.
A/3 Abitazione di tipo economico
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati costruiti in economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti
tecnologici limitati al solo indispensabile. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo economico, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.
A/4 Abitazione di tipo popolare
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare
(in disuso)
A/6 Abitazioni di tipo rurale
(in disuso)
A/7 Abitazioni in villini
Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari che lo compongono, di aree coltivate o no a giardino.
A/8 Abitazioni in ville
Per ville devono intendersi quei fabbricati caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardino edificati in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all'ordinario.
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Si iscrivono in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni ed i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità immobiliare. E' però compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità , funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.
GRUPPO B
B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell' art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D. L. 9 aprile 1948, n. 514.
B/2 Case di cura ed ospedali
Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro.
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole, laboratori scientifici
Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell' art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi.
Quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali.
Quando hanno fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l' uso ordinario della stessa.
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all' esercizio pubblico dei culti
B/8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate
GRUPPO C
C/1 Negozi e botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i bar, ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai etc.
C/2 Magazzini e locali di deposito, fienili non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall' abitazione e quei locali adibiti a contenere merci, manufatti, prodotti, derrate, etc. ma che non abbiano apprestamenti per mostre
C/3 Laboratori per arti e mestieri, impianti per lavaggio auto (se dotati di attrezzature semplici) e, comunque, quei locali nei quali gli artigiani provvedono alla lavorazione di semilavorati in prodotti finiti.
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative
Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell' art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D. L. 9 aprile 1948, n. 514.
C/7 Tettoie chiuse od aperte
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Gennaio |
Febbraio |
Marzo |
Aprile |
Maggio |
Giugno |
Luglio |
Agosto |
Settembre |
Ottobre |
Novembre |
Dicembre |
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2005Â 75%
100% |
1,200
1,600 |
1,200
1,600 |
1,200
1,600 |
1,275
1,700 |
1,275
1,700 |
1,200
1,600 |
1,350
1,800 |
1,350
1,800 |
1,425
1,900 |
1,500
2,000 |
1,350
1,800 |
1,425
1,900 |
2006Â 75%
100% |
1,650
2,200 |
1,575
2,100 |
1,575
2,100 |
1,500
2,000 |
1,650
2,200 |
1,575
2,100 |
1,575
2,100 |
1,575
2,100 |
1,500
2,000 |
1,275
1,700 |
1,275
1,700 |
1,275
1,700 |
2007Â 75%
100% |
1,125
1,500 |
1,125
1,500 |
1,125
1,500 |
1,050
1,400 |
1,050
1,400 |
1,200
1,600 |
1,200
1,600 |
1,200
1,600 |
1,200
1,600 |
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| N.B.: I dati relativi a ciascun mese, vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra il giorno 15 e il giorno 20 del mese successivo |
COSA BISOGNA FARE
QUANDO SI AFFITTA UN APPARTAMENTO
PROPRIETARIO:
Denuncia di cessione di fabbricato al Commissariato di zona ex Art. 12 del D. L. n. 59 del 21-03-1978.
Comunicazione all'Amministratore del fabbricato dell'avvenuta cessione.
Registrazione del Contratto presso l'Ufficio del Registro (sede competente in base alla residenza del locatore) con spesa dell'1% del canone annuo per ciascun contraente più marche da bollo.
INQUILINO:
Fare il cambio di residenza e domicilio entro 20 gg. presentandosi all'Ufficio Anagrafico della Circoscrizione dove si va ad abitare.
Iscriversi per la Tassa della Nettezza Urbana o dimostrare che per l'appartamento viene già pagata: A.M.A. (www.comune.roma.it)
Fare voltura dei contratti di utenza:
- Telefono: Contratti/Allacci 187
(www.telecomitalia.it)
- Italgas: Servizio utenti
(www.italgas.it)
- Energia elettrica:
(www.aceaspa.it)
Dall'entrata in vigore della legge 431/98 sussiste l'obbligo di registrazione di tutti i contratti di locazione di immobili, per periodi superiori ai 30 giorni senza distinzione di importo - comunque stipulati - entro 30 giorni dalla stipula. L'imposta da versare è pari al 2% annuo calcolata sul canone annuo: qualora l'importo fosse inferiore a euro 67,00 (sessantasette/00) la tassa minima rimane sempre pari a euro 67,00 (sessantasette/00).
Il costo delle spese di registro va diviso a metà tra le parti secondo quanto dispone l'art. 8 della Legge 392/78 mentre il costo delle marche da bollo da applicare sui contratti rimane a carico del solo conduttore secondo quanto dispone il Decreto Ministeriale 30-12-2002 pubblicato sul Supplemento Ordinario N. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003 che, nei testi dei contratti tipo previsti dalla Legge 431/1998, recita "Tutte le spese di bollo, di quietanza e di esazione canoni, sono a carico del conduttore".
L'obbligo di registrazione sussiste anche per i contratti stagionali di durata inferiore all'anno (esempio: affitto di casa per vacanze se superiore ai trenta giorni).
CONTRATTI PLURIENNALI
In caso di contratti di durata pluriennale il versamento dell'imposta può essere effettuato, come in precedenza, anno per anno oppure, ed è questa la novità , nel caso di versamento in un'unica soluzione, si beneficia di uno sconto; l'importo dovuto va ridotto di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato il numero delle annualità .
In caso di cessazione anticipata o di non svolgimento del contratto si darà luogo al rimborso dell'imposta pagata in eccesso.
GARANZIA FIDEIUSSORIA
Nel caso in cui il pagamento del canone venga garantito con una fideiussione, l'imposta di registro sulla fideiussione è dovuta soltanto se la polizza fidejussoria è stata stipulata da un soggetto diverso dalle parti contraenti o da un istituto di credito. Nel caso in cui sia una delle parti o un istituto di credito a prestare la garanzia fidejussoria, quindi, non è dovuta alcuna imposta. Se la garanzia è prestata da un soggetto diverso, allora è dovuta un'imposta pari allo 0,50% dell'importo della fideiussione da corrispondere una tantum (ha una copertura pari alla durata del contratto e si versa tutta in corrispondenza della prima registrazione) con il Codice Tributo 109T mediante modello F23. L'importo da garantire è costituito dal canone annuo più le spese, moltiplicati per il numero di anni di durata della locazione escluse le proroghe.
VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
Il versamento dell'imposta di registro deve essere effettuato mediante versamento diretto al concessionario (Monte dei Paschi di Siena - Via dei Normanni N. 1) o versamento di Conto Corrente Postale o Delega Bancaria tramite Modulo F23 (scaricabile in formato .pdf compilabile). La relativa attestazione dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate unitamente al contratto da registrare.
Pertanto, in sintesi, una volta stipulato un contratto di locazione, entro 30 giorni dalla data del medesimo, va ritirato presso la propria banca il Modulo F23 (scaricabile in formato .pdf compilabile) da compilare nel modo seguente:
NELLA PARTE SUPERIORE:
- Barrare la casella DELEGA IRREVOCABILE ALLA BANCA
- Riempire le due caselle BANCA e DIPENDENZA
DATI ANAGRAFICI:
- Riempire il campo 1 con i dati relativi al proprietario (locatore).
- Riempire il campo 2 con i dati relativi all'inquilino (conduttore).
DATI DEL VERSAMENTO:
Codice Ufficio |
RCB per l'Agenzia delle Entrate Roma 1
RCC per l'Agenzia delle Entrate Roma 2
RCD per l'Agenzia delle Entrate Roma 3
RCE per l'Agenzia delle Entrate Roma 4
RCG per l'Agenzia delle Entrate Roma 5
RCH per l'Agenzia delle Entrate Roma 6
RCJ per l'Agenzia delle Entrate Roma 7
RCK per l'Agenzia delle Entrate Roma 8 |
Causale |
R P |
Anno |
Anno di stipula del Contratto |
Numero |
Non inserire nulla (la casella serve solo per la tassa negli anni successivi) |
Contenzioso |
Nulla |
Descrizione |
Contratto di locazione |
Importo |
2% del canone relativo al primo anno di locazione |
Importo complessivo |
2% del canone relativo all'intero periodo di locazione |
Firma |
Firma del locatore |
|
|
Codici Tributo
Tipo |
Codici |
locazione abitazione (primo anno) |
115T 2% del canone annuo |
locazione abitazione (intero periodo) |
107T 2% intero corrispettivo |
locazione fondo rustico |
108T 0,5% intero corrispettivo |
comodato |
109T Eeuro 168, 00 (tassa fissa) |
costituzione associazione |
109T Eeuro 168, 00 (tassa fissa) |
preliminare compravendita |
109T 0,5% della caparra e 3% dell'acconto |
Garanzia fideiussoria per locazione |
109T 0,5% del canone intero periodo |
cessione azienda |
109T 3% del corrispettivo |
affitto o gestione azienda da persona fisica |
109T 3% dell'intero corrispettivo |
affitto o gestione azienda da soggetto I.V.A. |
109T Eeuro 168, 00 (tassa fissa) |
Una volta pagata la tassa di registro, va riempito il Modulo Mod. 69, da ritirare presso l'Agenzia delle Entrate e va consegnato in uno con la ricevuta del pagamento della tassa e tre copie del contratto con marca da bollo su ciascuna copia per a euro 14,62 per ogni 4 pagine e comunque per ogni 100 righe.
Per la tassa per gli anni successivi è sufficiente pagare la tassa in banca sempre sul Modulo F23 (scaricabile in formato .pdf compilabile) riempiendolo come nel caso della prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice Tributo" il N. 112T, inserendo sotto la dizione anno l'anno di stipula e sotto la dizione Numero il numero scritto a penna che compare sul contratto registrato nel timbro dell'Agenzia delle Entrate.
Per pagare la tassa per proroga contratto è sufficiente pagare la tassa in banca sempre sul Modulo F23 (scaricabile in formato .pdf compilabile), riempiendolo come nel caso di prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice Tributo" il N. 114T, inserendo sotto la dizione anno l'anno di stipula e sotto la dizione Numero il numero scritto a penna che compare sul contratto registrato nel timbro dell'Agenzia delle Entrate e presentare la ricevuta del pagamento all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della proroga.
In caso di cessazione del contratto registrato per l'intero periodo, per pagare la tassa per la cessazione è sufficiente pagare la tassa (nella misura fissa di euro 67,00) in banca sempre sul Modulo F23 (scaricabile in formato .pdf compilabile) riempiendolo come nel caso della prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice Tributo" il N. 110T, e inserendo sotto la dizione anno l'anno di stipula e sotto la dizione Numero il numero scritto a penna che compare sul contratto registrato nel timbro dell'Agenzia delle Entrate; una volta pagata la tassa, presentare presso l'Agenzia delle Entrate competente (quello corrispondente al codice ufficio) il modulo F23 in modo che l'Agenzia delle Entrate non consideri più i canoni come reddito.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, per pagare la tassa per la risoluzione è sufficiente pagare la tassa (nella misura fissa di euro 67,00 ) in banca sempre sul Modulo F23 (scaricabile in formato .pdf compilabile) riempiendolo come nel caso della prima registrazione: come codice ufficio mettere lo stesso di quello che compare nella prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice Tributo" il codice 113T, inserendo sotto la dizione anno l'anno di stipula e sotto la dizione Numero il numero scritto a penna che compare sul contratto registrato nel timbro dell'Agenzia delle Entrate; una volta pagata la tassa, presentare presso l'Agenzia delle Entrate competente (quello corrispondente al codice ufficio) il modulo F23 in modo che l'Agenzia delle Entrate non consideri più i canoni come reddito.
Nel caso in cui un locatore ceda in locazione un appartamento ad uso ufficio a persona giuridica e i titolari di questa nel corso del contratto cessino la prima società e continuino l'attività con una nuova società è possibile proseguire il contratto senza riiniziare la decorrenza dello stesso pagando euro 67 con modulo F23, mettendo al primo posto il vecchio conduttore e al secondo il nuovo, inserendo la causale 110T (cessione contratto locazione), sotto la dizione anno l'anno in cui è stato sottoscritto il contratto e sotto la dizione numero il numero apposto a penna nel timbro dell'Agenzia delle Entrate.
CONTRATTI DI LOCAZIONE SOGGETTI AD IVA
Ai sensi del comma 10-quinquies dell' articolo 35 del decreto legge 223/2006, i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, già assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in base alle disposizioni in vigore prima del decreto legge devono essere obbligatoriamente registrati.
In sede di registrazione è possibile esercitare l'opzione per l'imponibilità ai fini IVA relativamente alle locazioni di immobili strumentali.
Alla luce di quanto sopra, tutti i contratti di locazione che in vigore alla data del 4 luglio 2006, soggetti ad Iva, che avevano scontato l'imposta di registro in misura fissa saranno assoggettati all'imposta di registro, secondo le modalità disciplinate dal richiamato provvedimento.
PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA
La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto l'obbligo di registrazione di tutti contratti preliminari di compravendita anche se non stipulati presso studi notarili. Il termine di registrazione è di 20 giorni dalla data della stipula.
La registrazione è soggetta ad una doppia tassazione: una tassa fissa di euro 168,00 ed una tassa commisurata all'importo versato; se l'importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria la tassa di registro ammonta all' 0,5% dell'importo versato mentre se l'imputazione è a titolo di acconto la percentuale da versare è pari al 3% dell'importo.
Naturalmente quanto versato verrà detratto dal notaio in sede di rogito definitivo dall'imposta di registro da versare per l'atto di compravendita.
Qualora si omettesse di registrare il contratto per la prima volta ovvero si trascurasse di pagare la tassa per gli anni successivi, si andrebbe incontro a sanzioni amministrative che l'Agenzia delle Entrate ha fissato nelle seguenti misure:
SANZIONI PER RITARDATA OD OMESSA PRIMA REGISTRAZIONE
In caso di ritardata od omessa prima registrazione vanno pagate, oltre al tributo del 2% sul canone annuo da versare per prima registrazione, le seguenti percentuali di mora sempre con Modulo F23 (scaricabile in formato .pdf compilabile) sul quale, come codice tributo, va inserito 671T
RITARDO |
PERCENTUALE |
Oltre il 30° giorno, ma entro il 60° |
15% dell'imposta dovuta |
Oltre il 60° giorno, ma entro 1 anno e 30 giorni |
24% dell'imposta dovuta |
Oltre 1 anno e 30 giorni |
30% dell'imposta dovuta |
Sedi Agenzie delle Entrate
per la registrazione di contratti di locazione
- Ufficio Roma 1, Via Ippolito Nievo N. 36
- Ufficio Roma 2, Largo Mossa N. 8
- Ufficio Roma 3, Via di Settebagni N. 384
- Ufficio Roma 4, Via Marcello Boglione N. 7
- Ufficio Roma 5, Via di Torre Spaccata N. 110
- Ufficio Roma 6, Via Canton N. 20
- Ufficio Roma 7, Via Canton N. 10
- Ufficio Roma 8, Via De Gasperi N. 4 - POMEZIA
Ulteriori notizie si possono rilevare comunque dal sito
www.finanze.it, nella Circolare del Ministero delle Finanze e nel sito
www.agenziaentrate.gov.it
ENUNCIA CESSIONE FABBRICATO
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 1978, N. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione
e la repressione di reati gravi
Il modulo
------------------
Omissis
Art. 12) - Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro consente, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione , all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 1.549,37. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono dovuti al comune. Si applicano, per quanto non previstole disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
ENERGIA ELETTRICA - ACEA
ALLACCI - VOLTURE - SPOSTAMENTO CONTATORE - AUMENTO O DIMINUZIONE DI POTENZA - CESSAZIONE
| Dove |
Il contratto con potenza fino a 6 Kw può essere stipulato telefonicamente collegandosi con il numero verde 800 130 330 o per via telematica oppure sottoscritto nella Sede Centrale A.C.E.A. in Piazzale Ostiense N. 2 o presso gli Uffici decentrati di Viale della Vittoria N. 30, Via Monte Meta N. 15, Via G. B. Valente N. 85 e Via del Verano N. 70.
Nel caso di richiesta telefonica o telematica l'utente riceverà al proprio domicilio il contratto da firmare e ritrasmettere all'ACEA con la documentazione richiesta. |
| Come |
Per la stipula del contratto l'utente deve esibire:
- Documento di Identità ;
- Atto di compravendita o contratto di locazione (solo per il nuovo allaccio);
- Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA;
- Eventuale delega e fotocopia del documento di identità del delegante;
- Certificato di Residenza in bollo o autocertificazione per le abitazioni di residenza anagrafica.
|
Calcolo Fattura
www.cedis.info/cedis/xls/Tariffe2006.xls
Per ogni ulteriore informazione connessa all'erogazione di Energia Elettrica ci si può collegare al sito www.aceaspa.it.
ITALGASPIU'
CONTRATTI - DISDETTE - INFORMAZIONI - RIATTIVAZIONI - VOLTURE - RETTIFICHE
Per tutte le operazioni relative a contratti, disdette, informazioni, riattivazioni, volture e rettifiche.
| Dove |
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| Come |
Il servizio Telefonico Utenti potrà essere utilizzato collegandosi con il numero verde 800 900 700
- - se non ci sono situazioni di morosità da parte del precedente utente;
- - se il contratto non è relativo a nuova costruzione;
- - se non si tratta di costruzione abusiva.
 Comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza gasÂ
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311 - articolo 1 commi 332, 333 2 334), che impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene attivata la fornitura, la nostra società ha predisposto il "Modulo per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza gas".Â
Il modulo viene inviato al cliente all'interno del plico documenti contrattuali all'atto della stipula del contratto di attivazione o voltura del servizio gas, corredato dalle informazioni per la compilazione. Una volta compilato in tutte le sue parti, il cliente dovrà sottoscriverlo e restituirlo all'indirizzo riportato sul retro del modulo stesso.Â
A ricevimento della comunicazione, Eni S.p.A. provvederà a trasmettere i dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.Â
Se il modulo fosse stato smarrito, è possibile scaricare il documento cliccando qui di seguito.
|
| Quando |
Sportelli per il pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30 - 15,00
Servizio Telefonico Utenti: dal lunedì al venerdì 8,30 - 17,00 |
| Per ogni ulteriore informazione connessa all'erogazione di gas ci si può collegare con il sito web www.italgaspiu.it |
TELEFONO - TELECOM ITALIA
ALLACCI - VOLTURE - TRASLOCHI
Il contratto per una nuova linea telefonica, per un trasloco di linea da un appartamento ad un altro nella zona di Roma o per la voltura di una linea da un utente ad un altro si stipula chiamando lo sportello telefonico gratuito 187
Come
Il numero telefonico viene assegnato all'atto della richiesta e l'allaccio avviene entro sei giorni.
Quando
Il 187 risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00.
Per ogni ulteriore informazione relativa ad allacci, volture, traslochi e gestione di utenze telefoniche, linee ISDN e ADSL, collegarsi con il sito web
www.telecomitalia.it
NETTEZZA URBANA
Il Comune di Roma ha applicato dal 2003 la legge N. 22 del 1997 in base al quale i Comuni devono abolire la vecchia Tassa sui Rifiuti (TaRSU) ed introdurre la nuova Tariffa Rifiuti (TaRi).
La gestione della TaRi è stata affidata all'AMA che non si occupa solo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e della pulizia delle strade, ma cura anche gli aspetti amministrativi come invio delle fatture, dichiarazioni, esenzioni, riduzioni ecc.
La TaRi viene calcolata non soltanto sui metri quadrati dell'abitazione, ma considera anche il numero di componenti della famiglia per tenere conto della quantità dei rifiuti effettivamente prodotti.
Ai fini del calcolo delle superfici di riferimento delle unità immobiliari, l'Agenzia del Territorio, con Provvedimento del 9 agosto 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005), ha fornito le indicazioni per la determinazione della base imponibile in adempimento a quanto previsto dalla legge Finanziaria 2005 (Legge 311/2004).
L'art. 1, comma 340, della legge 311/2004 stabiliva infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie di riferimento non può essere inferiore all`80% della superficie catastale e quindi sarà prerogativa dei Comuni provvedere d'ufficio a modificare le superfici denunciate dai contribuenti che risultino inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati. Qualora non sia possibile, attraverso gli atti catastali, determinare la superficie, i Comuni richiedono, direttamente ai soggetti privati intestatari, la presentazione agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile.
La superficie deve essere calcolata sulla base di quanto previsto dall'Allegato C al D.P.R. 138/1998, che detta le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità a destinazione ordinaria. Tuttavia, in considerazione del fatto che quest'ultimo decreto (che in generale ha previsto la riforma del catasto, ad oggi non ancora attuata), si basa sulla classificazione delle unità in gruppi e categorie catastali non ancora vigenti, sono stati forniti i necessari criteri operativi per il raccordo con le categorie attualmente in vigore.
Per le unità immobiliari destinate ad abitazione di tipo privato e per i locali destinati a funzioni complementari (garage – box – cantine) e precisamente delle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11 e C/6 va calcolata la somma delle superfici dei:
a) vani principali e accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi ecc.);
b) vani accessori a servizio diretto dei principali in misura pari al 50% se comunicanti con i vani principali o 25% se non comunicanti
c) balconi, terrazzi e simili di pertinenza esclusiva in misura del 30%, fino a 25 Mq e al 10% per la quota eccedente, se comunicanti con i vani principali (negli altri casi rispettivamente al 15% fino a 25 mq. e al 5% per la quota eccedente);
d) area scoperta o assimilata di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare, nella misura del 10% fino alla superficie dei vani principali e accessori a servizio diretto e del 2% per la parte eccedente;
e) vani accessori a servizio diretto dei posti auto in misura pari al 50%;
Per le unità immobiliari destinate ad uso uffici e studi privati e precisamente della Categoria A/10 va calcolata la somma delle superfici dei:
a) locali aventi funzione principale nella specifica categoria e locali accessori a servizio diretto degli stessi;
b) locali accessori a servizio indiretto dei principali in misura pari al 50% se comunicanti con i principali o 25% se non comunicanti;
c) balconi, terrazzi e simili in misura pari al 10%;
d) area scoperta o assimilabile di pertinenza esclusiva alla singola unità immobiliare in misura pari al 10%.
1. CHI DEVE PAGARE?
- Sono tenuti al pagamento coloro che occupano o hanno a disposizione abitazioni o locali nel territorio del Comune di Roma a qualsiasi titolo.
2. COSA SI DEVE FARE...
- Quando si inizia ad utilizzare un immobile si deve presentare la DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE (Modulo)
- Quando si lascia un immobile si deve presentare la DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE. (Modulo)
- In caso di trasferimento si devono fare contestualmente DUE DICHIARAZIONI: quella di CESSAZIONE per l'immobile che si lascia e quella di NUOVA OCCUPAZIONE per l'immobile in cui si va (Modulo).
A. CHE COSA SI DEVE FARE SE SI PAGA IN DUE PER LO STESSO IMMOBILE?
E' necessario andare presso la Circoscrizione di appartenenza (o presso la U. O. Tributi) con la copia delle due dichiarazioni di iscrizione; compilare la dichiarazione di cessazione relativa ad una delle due iscrizioni e presentare la richiesta di rimborso per la duplicazione del pagamento.
B. CHE SI DEVE FARE SE SI PAGA DUE VOLTE PER LO STESSO IMMOBILE?
Si deve andare alla Circoscrizione di appartenenza (o presso la U. O. Tributi) con la cartella di pagamento e fare la richiesta di Rimborso specificando "per duplicazione".
A. CHE SI DEVE FARE SE SI PAGA PER UN LOCALE CHE NON SI OCCUPA PIU'?
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica della cartella o dell'avviso di mora, oppure entro due anni dall'inizio dell'ultimo pagamento effettuato, andare presso la U. O. Tributi, fare la dichiarazione di cancellazione e presentare la richiesta di sgravio dal ruolo.
B. CHE COSA SI DEVE FARE SE LA CARTELLA DI PAGAMENTO E' INTESTATA A PERSONA DECEDUTA?
E' necessario recarsi presso la Circoscrizione di appartenenza (o presso la U. O. Tributi) e compilare la DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE relativa alla persona deceduta (Modulo).
Quindi, chi ha la disponibilità dei locali deve presentare la DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE (Modulo).
1. ESENZIONE E RIDUZIONE
- Hanno diritto alla riduzione del 20% della tassa i nuclei familiari con quattro o più figli con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 20.658,28 euro. Nel caso in cui si abbia più di quattro figli il reddito è elevato di 5.164,57 euro per ogni figlio successivo al quarto.
- Hanno diritto alla riduzione del 25% della tassa coloro che vivono da soli, presentando la richiesta una sola volta.
- Hanno diritto, presentando la richiesta coloro che pagano per abitazioni occupate da nuclei familiari nei quali convivono persone di oltre 60 anni disoccupati da almeno 2 anni, cassintegrati e lavoratori in mobilità da oltre sei mesi, lavoratori che hanno perso le indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente. In questi casi occorre inoltre dichiarare:
- che il reddito familiare non supera eeuro 12.111,95
- che complessivamente il nucleo familiare non possiede immobili con valore ai fini ICI superiore a eeuro 25.822,84.
- che non si effettua sublocazione.
Coloro che hanno presentato la richiesta perchè sono (o convivono con) anziani, disabili, portatori di gravi sindromi che danno luogo ad esenzione del ticket sanitario, assistiti dai servizi sociali NON DEVONO RIPETERE LA RICHIESTA TUTTI GLI ANNI.
1. INFORMAZIONI
Per chiedere tutte le informazioni di carattere generale ci si può collegare al sito web www.amaroma.it, ove è possibile anche stampare tutti i moduli necessari.
La Tassa è dovuta in proporzione alla superficie e all'uso dei locali e al numero di componenti il nucleo familiare effettivamente presente
Dove
I moduli per le richieste di variazioni o nuove iscrizioni sono allegati alla fattura semestrale o si possono ritirare presso le sedi dell'AMA o si possono scaricare dal sito www.amaroma.it
Come
Non è più necessario recarsi personalmente ad effettuare le operazioni di nuova iscrizione, cessazione o variazione, ma è sufficiente inviare gli stessi via Telefax o tramite e-mail.
Quando
La dichiarazione va presentata al più tardi entro il 20 gennaio per qualsiasi variazione (cambi di residenza, abbandono locali, ecc.) avvenuta nel corso dell'anno precedente.
Per il pagamento occorre attendere che venga recapitata la relativa Fattura.
Le informazioni possono essere richieste presso le sedi dell'AMA o lette sul sito www.amaroma.it.
Va inoltre rilevato che una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 9920 del 23 giugno 2003) ha ricordato che ogni cittadino è obbligato al pagamento della TaRi L'obbligo esiste anche nel caso in cui non siano stati prodotti rifiuti.
I giudici nel deliberare in questo senso hanno ricordato che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un obbligo per ogni Comune: la controprestazione del relativo servizio è a carico del cittadino. Il contributo, che ogni utente è tenuto a versare, è quindi un tributo a tutti gli effetti. Da questo ne consegue un obbligo di fatto: il tributo deve essere versato indipendentemente dall'utilizzo del servizio stesso. Ai fini del versamento del tributo, non è nemmeno necessario che all'interno dei locali si svolga una qualsiasi attività : questa, infatti, costituisce solo uno dei parametri sui quali viene quantificata la TaRi.
In altre parole, non servirà più dichiarare che gli immobili di proprietà siano sfitti e quindi "non produttivi" di rifiuti per non essere tenuti al pagamento del tributo.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO
La tabella indica come vanno ripartiti secondo equità e legittimità gli oneri accessori tra i soggetti interessati a servizi, prestazioni e altri tipi di spese.
Nei contratti di locazione, per rendere vincolante la tabella Confedilizia ਠsufficiente inserire nei contratti stessi la seguente clausola : "Per la ripartizione degli oneri accessori al presente contratto di locazione si fa rinvio alla Tabella di ripartizione oneri accessori proprietario / conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma - Atti privati al n. C 46286 in data 22.11.1994".
P = proprietario I = inquilino P/I = da ripartire in parti uguali
| INTERVENTI SULLE STRUTTURE |
| Depositi cauzionali per erogazione di servizi comuni (illuminazione, forza motrice, gas, acqua, telefono, ecc.) |
P |
| Assicurazione delle stabile, ivi compresi gli impianti |
P/I |
| Cancelleria, copisteria, postali, noleggio sala per riunioni |
P/I |
| Cancelleria, copisteria, postali e noleggio sala per riunioni, se trattasi di assemblee straordinarie convocate per iniziativa dei conduttori ; spese di fotocopia dei documenti giustificativi richiesti |
I |
| Compenso all'amministratore del condominio |
P/I |
| Tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e tributi in genere |
P |
| Tassa per passo carraio |
I |
| |
|
| ASCENSORE |
| Installazione |
P |
| Sostituzione integrale dell'impianto |
P |
| Manutenzione straordinaria compresa sostituzione motore, ammortizzatori, parti meccaniche, parti elettriche |
P |
| Consumi forza motrice e illuminazione |
I |
| Riparazione e manutenzione ordinaria della cabina, delle parti meccaniche, elettriche, dei dispositivi di chiusura, della pulsantiera, comprensiva delle sostituzioni di piccola entità |
I |
| spezione e collaudi periodici eseguiti da enti preposti a relative tasse di concessioni annuali |
I |
| Adeguamento alle norme legislative |
P |
| Manutenzione in abbonamento |
I |
| Rinnovo licenza d'esercizio |
I |
| Sostituzione delle funi in conseguenza all'uso |
I |
| AUTOCLAVE |
| Installazione e integrale rifacimento |
P |
| Sostituzione di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.) |
P |
| Consumi forza motrice |
I |
| Collaudo, imposte e tasse di impianto |
P |
| Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione |
I |
| Riparazione e piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell'uso |
I |
| Manutenzione in abbonamento |
I |
| Ricarica pressione del serbatoio |
I |
| Consumo acqua potabile e calde |
I |
| Depurazione e decalcificazione |
I |
| CANTINE (SPAZI DI DISIMPEGNO) |
| Installazione impianto elettrico e suo rifacimento |
P |
| ostituzione lampadine e riparazione impianto elettrico e del regolatore a tempo |
I |
| Installazione impianto idrico e suo anche parziale rifacimento |
P |
| Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali, ecc.), sostituzione lavello |
I |
| Installazione e sostituzione di gettoniera per erogazione dell'acqua |
P |
| Manutenzione della gettoniera |
I |
| Servizio di disinfestazione : derattizzazione |
I |
| Servizio di disinfestazione : deblattizzazione e disinfezione dei bidoni dell'immondizia |
I |
| Consumi di energia elettrica ed acqua |
I |
| Tinteggiatura pareti e soffitti |
I |
| Pulizia e relativi materiali d'uso |
I |
| COPERTI E LASTRICI |
| Rifacimento della struttura del coperto. Ivi compreso il manto |
P |
| Ripassatura e riparazione del manto di copertura |
I |
| Rifacimento nei lastrici solari del manto impermeabilizzante e della sovrastante pavimentazione |
P |
| Riparazione delle pavimentazioni, qualora il conduttore ne abbia il diritto d'uso |
I |
| Sostituzione grondaie, converse, bandinelle, paraneve e pluviali |
P |
| Pulizia e verniciatura grondaie e sgombero neve nei latrici agibili |
I |
| Rifacimento camini |
P |
| Pulizia camini |
I |
| Installazione parafulmine |
P |
| CORSIE E RAMPE AUTORIMESSE |
| Rifacimento delle pavimentazioni |
P |
| Riparazione e manutenzione delle pavimentazioni |
I |
| Installazione di apparecchiature automatiche e non automatiche per il comando di elementi di chiusura e di radiocomando |
P |
| Riparazione degli automatismi di chiusura e di radiocomando, comprensiva delle sostituzioni di piccola entità |
I |
| Installazione e rifacimento di impianto elettrico d'illuminazione |
P |
| Sostituzione di lampadine ; riparazione impianto elettrico e del regolatore a tempo |
I |
| Installazione impianto idrico e suo anche parziale rifacimento |
P |
| Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali) e sostituzione lavello |
I |
| Installazione e sostituzione della segnaletica verticale |
P |
| Realizzazione della segnaletica orizzontale |
P |
| Manutenzione ordinaria della segnaletica |
I |
| Sostituzione di elementi protettivi (guard-rail, parapetti, cavedi, ecc.) |
P |
| Riparazione e verniciatura degli elementi protettivi (guard-rail, parapetti, cavedi, ecc.) |
I |
| Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo |
P |
| Ispezione e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione |
I |
| Consumi di energia elettrica ed acqua, compreso il canone, per i consumi di elevata intensità |
I |
| Pulizia corsie e rampe, compresi i relativi materiali d'uso |
I |
| Sgombero neve |
I |
| Acquisto e spandimento sale |
I |
| CORTILI E GIARDINI |
Installazione e sostituzione di recinzioni e di cancelli
|
P |
Costruzione dei passi carrabili
|
P |
Riparazione e verniciatura dei cancelli |
I |
Installazione e sostituzione di apparecchiature automatiche e non automatiche per il comando di elementi di chiusura e di radiocomando |
P |
Riparazione degli automatismi di chiusura e di radiocomando, comprensiva delle sostituzioni di piccola entità |
I |
Esecuzione di pavimentazione di cortili, marciapiedi e camminamenti in zone verdi eseguita con materiali di qualsiasi natura |
P |
Riparazione e verniciatura di attrezzature per stendere la biancheria |
I |
Installazione e sostituzione di attrezzature per stendere la biancheria
|
I |
Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti macchina all'aperto
|
P |
Rifacimento periodico della segnaletica per la delimitazione dei posti macchina all'aperto, in conseguenza dell'uso |
I |
Impianto arboreo ed erbaceo per le aree verdi |
P |
Acquisto attrezzature e macchine occorrenti per la manutenzione delle aree verdi |
P |
Riparazione delle attrezzature e delle macchine occorrenti per la manutenzione delle aree verdi, in conseguenza d'uso |
I |
Manutenzione delle aree verdi ; taglio del tappeto erboso, potature, giardinaggio, innaffiature, acquisto concimi e antiparassitari, consumo d'acqua |
I |
Sostituzione piante ornamentali |
P |
Installazione e sostituzione di impianto di irrigazione e di attrezzature sportivo/ricreative (panchine, giochi per ragazzi, ecc.) |
P |
Riparazione dell'impianto di irrigazione e delle attrezzature sportivo/ricreative |
I |
Riparazione impianto di illuminazione |
P |
Installazione impianto di illuminazione, sostituzione lampadine |
I |
Consumi energia elettrica |
I |
Pulizia cortili e aree verdi : sgombero neve (compresi i relativi materiali d'uso) |
I |
| FOGNATURE E SCARICHI |
Allacciamento rete comunale
|
P |
Rifacimento e riparazione della rete fognate dal collettore urbano al fabbricato e all'interno del fabbricato stesso |
P |
Installazione sifone |
P |
Installazione e rifacimento delle colonne montanti e della rete di raccolta delle acque pluviali nelle aree cortilive ivi compresi i pozzetti a siffone |
P |
Riparazione delle colonne montanti e della rete di raccolta delle acque pluviali nelle aree cortilive ivi compresi i pozzetti a siffone |
I |
Pulizia e spurgo dei pozzetti a sifone
|
I |
Installazione e sostituzione dell'impianto di sollevamento delle acque di rifiuto, compreso l'avvolgimento elettrico della pompa
|
P |
Riparazione e sostituzione dell'impianto di sollevamento delle acque di rifiuto in conseguenza dell'uso (cuscinetti, paracqua, ecc.) |
I |
Spurgo delle reti fognarie e disotturazione delle colonne di scarico e relativi pozzetti |
I |
Riparazione e disotturazione dei sifoni |
I |
| IMPIANTO CENTRALIZZATO TV |
Installazione e sostituzione di impianto centralizzato TV per la ricezione di programmi nazionali ed esteri
|
P |
Riparazione dell'impianto centralizzato TV per ricezioni di programmi nazionali ed esteri |
I |
Sostituzione cavi, prese e altri accessori |
P |
Sostituzione cavi, prese e altri accessori per l'ampliamento della ricezione |
P |
| IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE, CAMPI DA TENNIS) |
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari) |
I |
Acqua (pulizia, depurazione, acquisto terra rossa, manutenzione)
|
I |
Installazione e manutenzione straordinaria |
P |
| PARETI ESTERNE |
| Restauro integrale delle facciate |
P |
| Rifacimento di intonaci, tinteggiature dei rivestimenti, dei basamenti, dei balconi, delle pensiline e di ogni altro motivo ornamentale |
P |
| PORTIERATO E VIGILANZA |
Indennità particolari come da contratto nazionale e accordi particolari |
I |
1) annaffiamento aiuole, giardini, fiori e piante |
I |
2) rotazione sacchi e/o bidoni della spazzatura e loro eventuale trasporto dal piano cantina al piano stradale |
I |
3) condizioni impianto riscaldamento, condizionamento e acqua calda |
I |
Indumenti da lavoro portiere |
I |
Salario, tredicesima, ferie, accantonamento, liquidazione, indennità supplementari come da vigente contratto nazionale di lavoro dei portieri ed eventuali contratti integrativi provinciali, contributi previdenziali e assicurativi
|
I |
Costo dell'eventuale alloggio del portiere pari all'indennità sostitutiva prevista dal c.c.n.l.
|
I |
Vigilanza notturna |
I |
| PULIZIE E PRE-RACCOLTA RIFIUTI |
Acquisto attrezzature specifiche (lucidatrice, aspirapolvere, scale, ecc.)
|
P |
Salario o compenso addetto pre-raccolta rifiuti |
I |
Contributi previdenziali e assicurativi addetto |
I |
Sacchi per pre-raccolta e acquisto materiale di pulizia
|
I |
Derattizzazione e disinfestazione in genere dei locali legati alla raccolta immondizie
|
I |
Tassa rifiuti |
I |
| RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, CONDIZIONAMENTO |
Adeguamento dell'impianto di riscaldamento, produzione d'acqua calda e di condizionamento alle leggi e ai regolamenti in materia di prevenzione incendi, contenimento dei consumi o altro |
P |
Sostituzione di caldaia, bruciatore, cisterne e boyler |
P |
Installazione e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, produzione di acqua calda e di condizionamento |
P |
Sostituzione di apparecchiature o parti di esse per danno accidentale (valvole, pompe di circolazione, saracinesche, manometri, termometri) limitatamente al danno accidentale |
I |
Riparazione di parti accessorie delle apparecchiature : valvole, pompe di circolazione, saracinesche, manometri, termometri ; avvolgimento elettrico pompe
|
I |
Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo ; acquisto estintori |
P |
Ricarica estintori ; ispezione e collaudi periodici eseguiti dagli Enti preposti e relative tasse di concessione ; compresi relativi alla tenuta del libretto di centrale |
I |
Retribuzione degli addetti alla conduzione della caldaia, ivi compresi gli oneri assicurativi previdenziali |
I |
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua |
I |
Pulizia annuale dell'impianto per la messa a riposto stagionale : caldaie, bruciatori, canne fumarie, ecc. |
I |
Riparazione del rivestimento refrattario |
I |
Ricostruzione del predetto |
P |
Costi della fornitura del calore comprendenti consumo combustibile, assistenza tecnica all'impianto, forza motrice per il bruciatore, compenso a fuochista |
I |
Spese manutenzione e funzionamento dei depuratori d'acqua |
I |
Piccola manutenzione e pulizia filtri dell'impianto di condizionamento e di depurazione dell'acqua
|
I |
Per l'impianto autonomo, manutenzione ordinaria e piccole riparazioni e sostituzioni a : caldaia, bruciatore, tubazioni, radiatori, valvole e manopole
|
I |
Compenso a tecnici per "bilanciamento" dell'impianto termico |
I |
Tassa Usl verifica impianto |
I |
| SCALA E ALTRI |
Ricostruzione struttura portante della scale, dei gradini e dei pavimenti di pianerottoli
|
P |
Tinteggiatura e verniciatura delle pareti del vano scale, ivi compresi gli infissi, il parapetto e il corrimano |
I |
Fornitura e montaggio di armadietto per contatori (gas, luce, acqua) ; di contenitori per i bidoni immondizie ; di bacheca portatarghe
|
P |
Riparazione, manutenzione e sostituzione dell'armadietto per contatori (gas, luce, acqua) ; di contenitori per i bidoni immondizie ; di bacheca portatarghe |
I |
Installazione dell'impianto elettrico ; soneria, comando tiro porte e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, ecc. |
P |
Fornitura di guide e zerbini
|
I |
Fornitura e montaggio di casellari postali
|
P |
Riparazione di parti dell'impianto elettrico : soneria, comando tiro porte e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, compresi relais, elettroserrature e temporizzatori |
I |
Sostituzione predetti |
P |
Applicazione targhette nominative personali |
I |
Installazione di dispositivi automatici di chiusura (chiudiporta a braccio o a pavimento) con relative chiavi |
P |
Riparazione e sostituzione di dispositivi automatici di chiusura e chiavi relative |
I |
Sostituzione dei vetri e degli infissi |
I |
Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio comprese le relative spese di collaudo ; acquisto estintori |
P |
Ricarica degli estintori ; ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione |
I |
Installazione di portalampade, plaffoniere e lampadari |
P |
Riparazione e sostituzione di portalampade, plaffoniere, sostituzione lampadine e neon |
I |
Consumi energia elettrica |
I |
| TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI |
Installazione di impianto di trattamento delle acque potabili (addolcimento, ecc.) |
P |
Riparazione e sostituzione di parti componenti l'impianto di trattamento delle acque potabili, necessaria in conseguenza all'uso |
I |
Consumo di sali, di resine, di forza motrice, ecc. |
I |
Retribuzione dell'addetto alla conduzione dell'impianto |
I |
| IMPIANTO ELETTRICO (APPARTAMENTO) |
Rifacimento integrale dell'impianto elettrico |
P |
Riparazione straordinaria dell'impianto elettrico |
I |
Riparazione dell'impianto elettrico per cortocircuito |
I |
Sostituzione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi) |
I |
Sostituzione degli impianti di soneria, timer luce, scala, citofono e videocitofono |
P |
Riparazione degli impianti di soneria, timer luce, scala, citofono e videocitofono |
I |
| IMPIANTO IDRICO SANITARIO GAS (APPARTAMENTO) |
Installazione e rifacimento integrale dell'impianto idrico, sanitario e gas |
P |
Sostituzione delle apparecchiature del bagno e della cucina |
I |
Installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda
|
P |
Pulizia dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda in conseguenza dell'uso e loro sostituzione |
I |
Riparazione delle rubinetterie (acqua e gas) in conseguenza dell'uso e loro sostituzione |
I |
Sostituzione di sifoni
|
P |
Disotturazione di elementi di raccordo alle colonne montanti ("braghe")
|
I |
| PARETI E SOFFITTI APPARTAMENTO (intonaci, tinte, vernici, parati,ecc.) |
Ripristino di intonaci
|
I |
Tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti se vuole dal conduttore nel corso del rapporto di locazione |
I |
Montaggio di carta da parati o materiale similari se voluto dal conduttore corso del rapporto di locazione |
I |
| PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (APPARTAMENTO) |
| Rifacimento di pavimenti e rivestimenti |
P |
| Riparazione di pavimenti e rivestimenti |
I |
| RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA - IMPIANTI AUTONOMI (APPARTAMENTO) |
Rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda |
P |
Sostituzione di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, condizionatore)
|
P |
Riparazione delle apparecchiature che compongono degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, condizionatore) ; avvolgimento pompe, gigleurs, sfilato elementi riscaldamenti, ecc. |
I |
Sostituzione e riparazione del bollitore dell'acqua calda |
I |
Pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie |
I |
| SERRAMENTI E INFISSI (APPARTAMENTO) |
Sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, scuri e tende di oscuramento |
P |
Riparazione delle serrande avvolgibili nei seguenti elementi : stecche, ganci, rullo |
I |
Riparazione e sostituzione delle cordelle di attacco al rullo e delle molle nelle serrande avvolgibili
|
I |
Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli scuri, delle tende esterne di oscuramento e sostituzione di parti accessorie delle stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici)
|
I |
Verniciatura di serramenti esterni : serrande avvolgibili, persiane, scuri e parapetti balconi |
I |
Verniciatura di serramenti interni : porte e telai finestre, se voluta dal conduttore |
I |